Con il mese di aprile, sono entrate in vigore le nuove disposizioni regolamentari con cui Consob ed IVASS hanno recepito la Direttiva UE n. 2016/97 (la famosa IDD) sulla distribuzione assicurativa.
A questo proposito la Consob, con delibera n. 21466 del 29 luglio 2020, ha integralmente sostituito il Libro IX del regolamento in materia di intermediari che era stato adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018. Qui sono contenute anche le norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, vale a dire i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, ad esempio le polizze unit/index linked e multi-ramo (c.d. IBIPs).
L’IVASS ha anche pubblicato il nuovo regolamento n. 45 del 4 agosto 2020, con disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, e – con provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 – ha definito le modifiche ed integrazioni, tra gli altri, al proprio regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
Un aspetto di discontinuità con il passato riguarda la disciplina sui conflitti di interesse in tema di distribuzione di prodotti assicurativi, attualmente contenuta nell’art. 55, comma 2, del regolamento IVASS n. 40/2018, ai sensi del quale “I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice”.
L’Autorità di vigilanza aveva precisato come il divieto si applicasse indistintamente a tutti gli intermediari e per tutti i tipi di contratti e come la nuova norma non fosse diretta a porre limiti allo svolgimento dell’attività di intermediazione da parte di banche e società finanziarie, ma imponesse esclusivamente di scegliere se proseguire nell’attività di intermediazione delle polizze che presentano il conflitto di interesse, rinunciando alla qualità di beneficiario/vincolatario, oppure mantenere tale qualità, ma astenendosi dall’intermediare la polizza.
Quindi, l’ampiezza della portata formale e sostanziale della norma aveva comportato un divieto generale e astratto a tutti i distributori di prodotti assicurativi, incluse le banche (come distributori assicurativi iscritti alla sezione D del registro degli intermediari assicurativi) di assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto, con rilevanti impatti anche sulle operazioni aventi per oggetto finanziamenti c.d. lombard, tipici del settore del private banking, che prevedono l’erogazione di un credito al cliente garantito da un pegno sulla polizza a favore della banca.
La modifica introdotta in materia di intermediari permetterà alle banche – in quanto soggette alla disciplina Consob – di applicare la nuova disciplina sui conflitti di interesse contenuta nell’art. 135-vicies quinquies, comma 3, del regolamento in materia di intermediari, che è stata allineata ai principi della MIFID II. In particolare, la norma prevede che “Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i soggetti abilitati stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull’interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell’operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente”.
Si delinea un quadro differente e, per certi versi, meno limitante anche per le esigenze della clientela rispetto all’approccio assunto da IVASS in merito alla cumulabilità delle posizioni di distributore e beneficiario o vincolatario di polizze, pur salvaguardando alcuni profili di tutela del cliente. A questo proposito, come puntualizzato dalla Consob nel documento di risposta alla consultazione “Poiché la disciplina sui conflitti di interesse contenuta nel Regolamento Intermediari con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento si connota per essere una disciplina per principi generali che non procede alla tipizzazione di specifiche ipotesi di conflitti, e in tale ottica si muove anche la normativa europea di stampo assicurativo, al fine di addivenire ad una certa ‘uniformità’ con la normativa secondaria dettata dall’IVASS, nel comma 3 si richiama l’attenzione dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sulla necessità di individuare le fattispecie in cui la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto inciderebbe negativamente sull’interesse del contraente”.
Quindi, la fattispecie di potenziale conflitto di interessi relativa alla duplice qualifica in questione non sarà semplicemente vietata tout court, ma dovrà essere valutata dalla banca caso per caso sotto diversi profili al fine di evitare che il conflitto incida negativamente sugli interessi dei clienti, avuto riguardo soprattutto alla contestualità dell’operazione contrattuale e alla situazione finanziaria del cliente (da intendersi, a parere di chi scrive, sotto un profilo di product governance e non di adeguatezza). La “contestualità” è cosa diversa dalla pratica di vendita abbinata, che riguarda invece la distribuzione di un IBIP insieme a un altro prodotto o servizi di investimento o accessorio come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento di tale accordo o pacchetto. Si ricorda, sul punto, che l’IVASS (già Isvap) nel 2012 aveva invece chiarito come risultasse ininfluente ai fini dell’applicabilità della norma la circostanza che la polizza fosse stata o meno emessa contestualmente all’erogazione del finanziamento.
L’aspetto più delicato sarà quindi quello di svolgere una corretta mappatura dei possibili casi di conflitto, adottando i presidi necessari al riguardo. Le nuove disposizioni del regolamento in materia di intermediari non troveranno invece applicazione agli intermediari “tradizionali” e alle compagnie assicurative, che continueranno a essere soggette alla disciplina IVASS dettata dal richiamato regolamento n. 40/2018.